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NUOVA LEGGE SUL FRANCHISING
PARLAMENTO
ITALIANO
Legge 6 maggio 2004, n. 129
"NORME PER LA DISCIPLINA DELL’AFFILIAZIONE
COMMERCIALE"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
24 maggio 2004
Art. 1.
(Definizioni)
1. L’affiliazione commerciale (franchising)
è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale
una parte concede la disponibilità all’altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale
o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore,
know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità
di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può
essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale
si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate
derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante,
patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per
segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni
o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi,
non è generalmente noto né facilmente accessibile;
per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili
all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita,
la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo
sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare
se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche
al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete,
che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto
di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede
all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo
o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante
o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione
commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano
anche al contratto di affiliazione commerciale principale con
il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente
ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo,
diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione
commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale
con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato,
in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio
dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività
commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve
essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione
commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato
la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato,
l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato
una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento
e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l’ipotesi
di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese
di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio
dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties,
e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione
ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità
di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto
di know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante
in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione
ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione
del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell’affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione
di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante
deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del
contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad
eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche
esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati
nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione
e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato,
copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio
della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di
tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con
gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della
licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente
la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante
l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti
l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e
dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero
degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni
o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante,
qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari
o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che
si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema
di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da
terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle
vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e)
ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire
le informazioni relative alle attività svolte in Italia.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione
a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno
essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato
esclusivamente all’estero.
Art. 5.
(Obblighi dell’affiliato)
1. L’affiliato non può trasferire
la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo
consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare
e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche
dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in
ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione
commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi
momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento
ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente
fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione
che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti
di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione
costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante
affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni
e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere in
qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento
improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire,
tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante
ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria
o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti
di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima
di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato,
dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel
cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni,
l’altra parte può chiedere l’annullamento del
contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile
nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio
dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori
alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati
a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati
per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro
un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere
adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori
stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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